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Le vendite on line che, in epoca pandemica, hanno registrato una forte espansione, dal prossimo luglio potranno avvalersi di una semplificazione degli obblighi Iva.
Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 ha approvato, in esame preliminare, lo schema del decreto legislativo, già oggetto della consultazione pubblica conclusa il 15 gennaio 2021, che recepisce le Direttive n.2017/2455/UE e n.2019/1995/UE al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni e-commerce in ambito transfrontaliero.
Dal 1° luglio 2021 gli operatori economici che vendono on-line a consumatori finali situati in altri Stati membri, che, ad oggi, devono registrarsi e contabilizzare l’Iva nello Stato membro del consumatore quando le loro vendite superano la soglia stabilita da ogni singolo Paese Ue (35.000/100.000 euro), potranno avvalersi, a date condizioni oggettive e soggettive, della possibilità di registrarsi in un unico Stato membro al fine di adempiere gli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le cessioni effettuate in ogni Stato UE, evitando così l’apertura di una posizione IVA nei singoli Stati di destinazione dei beni, semplificando anche gli obblighi documentali.
Dal 1° luglio 2021, infatti, il regime del MOSS (Mini Sportello Unico) che consente ai fornitori di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici di registrarsi ai fini IVA in uno Stato membro e assolvere da quello Stato l’imposta dovuta anche negli altri Stati membri, sarà esteso alle vendite a distanza di beni materiali (e-commerce indiretto) verso consumatori finali (B2C) effettuate negli Stati UE in cui il fornitore non è stabilito; lo Sportello Unico (ridenominato OSS -One Stop Shop-) semplificherà gli obblighi IVA per le imprese che vendono beni e servizi ai consumatori finali in tutta la UE, consentendo agli stessi di registrarsi per l’Iva in un solo Stato membro per tutte le vendite a consumatori finali situati in tutti gli altri Stati dell’Unione, effettuando un’unica dichiarazione elettronica OSS per l’Iva dovuta ed eseguendo un unico pagamento della predetta imposta su tutte le vendite intra-Ue, con il vantaggio di interfacciarsi con l’amministrazione fiscale dello Stato membro in cui sono registrati ai fini Oss, in un’unica lingua, anche se le vendite sono effettuate in tutta l’Unione.
Ciò rappresenta una concreta opportunità per ridurre i costi di gestione del commercio elettronico trasfrontaliero connessi alle identificazioni Iva nei singoli Stati, nel caso in cui sia stata superata la nuova soglia unionale unica delle vendite a distanza fissata in 10.000 euro annui.
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