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Con l'approssimarsi delle festività pasquali che vedranno l'intero territorio italiano colorato di rosso, secondo quanto stabilito dal DL 13.03.2021 e dal DPCM 02.03.2021 -contenenti le misure restrittive agli spostamenti oltre che il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute- si pone la delicata questione della sorte del diritto dei figli minori ad incontrare il genitore non collocatario.
Anche questa volta, le FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, in un'ottica di contemperamento tra le limitazioni imposte (divieto di spostamento tra regioni o province autonome, o fuori dal proprio Comune e rispetto del coprifuoco serale e notturno) ed i diritti di visita dei genitori non collocatari, hanno precisato che è fatta salva per questi ultimi la possibilità di spostarsi, anche tra regioni e tra aree differenti, per raggiungere i figli minori che vivono con l'altro genitore o presso l'affidatario, e tenerli e portarli con sé.
Detta facoltà soggiace però alle seguenti prescrizioni: a) occorre scegliere il tragitto più breve; b) devono essere rispettati i tempi e le modalità di visita fissate nel provvedimento del giudice o in mancanza concordate tra i genitori; c) è necessario rispettare tutte le prescrizioni sanitarie che riguardano le persone in quarantena o positive, etc...: in tali casi, è evidente che, se il genitore o i figli minori sono in quarantena o positivi al Covid-19, non potranno spostarsi né stare con loro o con il genitore, pena eventuali sanzioni amministrative e conseguenze negative rispetto alla responsabilità genitoriale.
Sarebbe preferibile, infine, per il genitore che si sposta, avere con sé l’autocertificazione -già compilata o comunque da redigere in caso di controlli- nella quale indicare che lo spostamento è motivato dall’esigenza di garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, indicando tempi e modalità dell’incontro previsto dal provvedimento del giudice oppure, in assenza, dagli accordi raggiunti tra i genitori.