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Si parla in questi giorni di mutui particolarmente agevolati per i giovani e, in tale contesto, potrebbe tornare utile sapere che la Cassazione in una recentissima pronuncia (12.03.2021 n.7029) ha riconosciuto il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare anche in assenza di incarico scritto, quando vi sia un nesso causale tra l’attività svolta dall’intermediario e la conclusione dell’affare.
Ricordando che la mediazione, quale interposizione tra due o più persone per la conclusione di un determinato affare non presuppone necessariamente un preventivo accordo sulla ricerca di un acquirente o un venditore, la Cassazione ha ribadito come sia sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare che la parte abbia accettato anche, tacitamente, l’attività intermediatrice avvantaggiandosene, ed utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, quest’ultima resta anch’essa vincolata verso il mediatore.
Il diritto alla provvigione sorge, infatti, tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività del mediatore, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra mediatore e conclusione della compravendita, essendo sufficiente che l’intermediario abbia messo in relazione le parti così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto secondo i principi di causalità adeguata. Ciò significa che non è necessario che il mediatore intervenga in tutte le fasi della trattativa, anche quando caratterizzata da un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, potendo la prestazione del medesimo esaurirsi anche solo nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti.
In base a questi principi la Suprema Corte ha cassato (con rinvio) la sentenza di appello che aveva -erroneamente- negato il diritto alla provvigione al mediatore, in ragione della semplice mancanza del relativo incarico da parte della proprietaria dell’immobile, oggetto della compravendita, senza aver verificato -in applicazione dei principi sopra ricordati ai quali dovrà pertanto attenersi il giudice in sede di rinvio- il nesso causale tra l’opera prestata dal mediatore e la conclusione dell’affare.
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