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Nel mettere a dura prova il tessuto economico italiano -composto per la più parte da imprese a matrice famigliare- la pandemia ha imposto riflessioni anche in tema di passaggio generazionale delle aziende famigliari.
Negli anni, l’ordinamento italiano ha messo a disposizione dell’imprenditore -che tiene saldamente in mano le redini dell’impresa costruita con sacrifici e fatica personale- strumenti normativi differenti rispetto a quelli tipici della materia successoria, onde meglio gestire, quando ancora lo stesso è in vita, il cd. passaggio generazionale per porre gli eredi nella condizione di proseguire l’attività di impresa, salvaguardandone l’unità e la funzionalità.
Tra le possibili opzioni vi è il “patto di famiglia”, previsto dagli artt. 768 bis-octies del cod.civ., che consente all’imprenditore di bypassare i limiti propri del testamento e di pianificare, in vita, con il citato “patto” -ovvero un contratto che richiede per la sua stipula la forma dell’atto pubblico e la partecipazione di tutti gli eredi legittimari-, il cd. passaggio generazionale per programmare anticipatamente la successione negli assetti della società. L'istituto consente il trasferimento immediato e definitivo a titolo gratuito della propria azienda o delle proprie quote di società di persone o di capitali ad uno a più discendenti in linea retta che il disponente ritiene più idoneo/i a proseguire l’attività d’impresa, senza che l’operazione possa essere poi messa in discussione da parte di altri famigliari titolari di quota di legittima. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie (non soggette, per legge, né a collazione né a riduzione) dovranno liquidare in denaro gli altri partecipanti al patto di famiglia, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima, salvo rinuncia in tutto o in parte. Previo accordo la liquidazione potrà avvenire anche in natura.
A livello fiscale, il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, di quote sociali o di azioni, attuato attraverso il patto di famiglia, non è soggetto a imposta di donazione né di successione, se ricorrono le seguenti condizioni: il destinatario è un discendente del disponente; trattandosi di trasferimento di quote o di azioni di società di capitali il trasferimento sia tale da far acquisire o integrare il controllo della società; il prescelto, formulando, contestualmente, apposita dichiarazione in tal senso, dovrà proseguire l’esercizio dell’attività o detenere il controllo della società per almeno 5 anni dalla data del trasferimento. Detta esenzione, allo stato, non si applica però alla liquidazione effettuata dal discendente assegnatario agli altri congiunti-legittimari.
Vi sono altri istituti giuridici che possono rappresentare valide opzioni a disposizione dell’imprenditore per gestire il passaggio generazionale, tra le quali il Trust, del quale tratteremo prossimamente.