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Con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, il D.L. 22.04.2021 n. 52 ha prorogato anche la procedura semplificata per il lavoro agile, meglio noto come smart working, con la conseguenza che fino a detta data e salvo ulteriori proroghe, il datore di lavoro potrà utilizzare la procedura semplificata di comunicazione dello smart working, senza dover ricorrere ad un accordo individuale con il lavoratore per proseguire o dare avvio a detta modalità di lavoro.
Allo stato attuale, la legge n. 81/2017 che regolamenta il lavoro agile prevede, all’art.19, che sia l’accordo stipulato per iscritto ad individuare “i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”, così che possa essere garantita la salute e la sicurezza del lavoratore agile, come previsto dall’art. 22 della citata legge e dall’art. 2087 cc. Con l’espansione del ricorso allo smart working per arginare la diffusione del Covid-19, in un contesto di assenza di accordo individuale, si è fatta più urgente, non solo a livello italiano ma anche europeo, l’esigenza di riconoscere il diritto del lavoratore alla disconnessione come fondamentale, in quanto gli strumenti digitali utilizzati a scopo lavorativo possono avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale e originare ansia, depressione, burnout, stress da tecnologia e disturbi muscoloscheletrici. Il 21 gennaio scorso il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione per raccomandare agli Stati Membri il riconoscimento normativo di detto diritto.
Conformandosi ai principi comunitari, il DDL di conversione del D.L. 13.03.2021 n.30 in discussione in Aula alla Camera, così come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera, salvo imprevedibili colpi di scena, potrebbe pertanto, a breve, introdurre nell’ordinamento italiano il diritto del lavoratore che svolge l’attività in modalità agile alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. E’ fatta salva la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore -precisa il DDL- non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Il riconoscimento normativo del diritto pare, a questo punto, solo una questione di tempo, nel solco delle indicazioni del Garante Privacy che in audizione al Parlamento lo scorso maggio, aveva ribadito la necessità di assicurare in modo più netto il diritto alla disconnessione per tutelare la distanza tra spazi di vita privata e attività lavorativa, in quanto il ricorso alle tecnologie non può rappresentare l’occasione per il monitoraggio sistematico del lavoratore, dovendo essere rispettate le garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell’autodeterminazione del lavoratore che presuppone anzitutto formazione ed informazione del trattamento a cui i suoi dati saranno soggetti.