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Accogliendo l’appello del Consiglio del Notariato volto ad affermare la necessità del controllo di legalità in sede di costituzione, modificazione ed estinzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.2643 del 29.03.2021 (RG.2997/2018), ha dichiarato illegittimo, per violazione della riserva di legge e della gerarchia delle fonti, il DM 17.02.2016, che aveva previsto, con portata innovativa dell’ordinamento che, in deroga all’art. 2463 cc, l’atto costitutivo e lo statuto delle start-up fossero redatti in modalità esclusivamente informatica, non essendo richiesta alcuna autentica di sottoscrizione. Il decreto ministeriale, infatti, non si era limitato a predisporre (nell’ottica di una sempre ben accettata semplificazione burocratico-amministrativa) un modello informatico uniforme -in attuazione della previsione normativa di cui all’art 4 comma 10 bis D.L.3/2015 convertito in L.33/2015 secondo la quale “…l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con modalità previste dall’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale… secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico…” ma aveva, illegittimamente, escluso l’altra tipologia di modalità alternativa (l’atto pubblico) che il Legislatore aveva previsto per la costituzione delle start-up. La mancanza del preventivo controllo di legalità notarile -posto a tutela dei soci e dei terzi- finiva per ampliare, illegittimamente, l’ambito dei controlli dell’Ufficio del Registro delle Imprese, senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse una simile innovazione, ed in violazione della disciplina comunitaria (art. 11 Direttiva 2009/101/CE), la quale consente che l’atto costitutivo e lo statuto delle società possano non rivestire la forma dell’atto pubblico, se la legislazione prevede all’atto della costituzione un controllo preventivo amministrativo o giudiziario che nella normativa italiana non spetta al Conservatore del Registro imprese, al quale è consentito un controllo meramente formale.
Prendendo atto della citata sentenza, come già reso noto da alcune CCIAA territoriali (per es. Torino) dal 29.03.2021 e fino a nuovo intervento da parte del legislatore, non è più possibile costituire start-up innovative con il modello standard approvato con il DM 17.02.2016, modificare l’atto costitutivo delle predette società con il modello standard approvato con il DM 28.10.2016, o ancora chiedere l’iscrizione nel Registro Imprese di atti costitutivi o modificativi già redatti con i suddetti modelli. La CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi informa, altresì, che “gli atti costitutivi con sottoscrizione ex art. 24 CAD depositati in autonomia con pratica telematica di costituzione presentati fino alla data del 29.03.2021 saranno gestiti”.
Nell’attesa dell’evoluzione normativa, ci si augura che l’esigenza di semplificazione -sospinta oggi più che mai dalla necessità di digitalizzazione delle procedure, volano per una ripresa economica post pandemia- possa portare ad un rapido intervento legislativo, considerato anche che è già pronta la Piattaforma (condivisa a livello europeo) presentata al Senato l’08 giugno 2020 dal Consiglio Nazionale del Notariato, nel corso dell’audizione per la discussione della legge di recepimento della direttiva UE 2019/1151 (da adottare entro il 01.08.2021) in tema di società on-line, che potrebbe essere utilizzata anche per le start up innovative, costituendole in “un solo giorno…”, come già oggi peraltro avviene grazie all’informatizzazione degli Studi notarili e dei Registri delle imprese.